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Il rider sospeso dal lavoro: Social Food condannata pure in appello

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La Corte d’appello di Palermo ha confermato il giudizio in primo grado del Tribunale del capoluogo che ha ritenuto discriminatoria la condotta di Social Food nei confronti del rider Fabio Pace, militante di Nidil Cgil Palermo assistito anche dalla Filcams e dalla Filt, per la sua adesione a un’organizzazione sindacale diversa da quella firmataria dell’accordo stipulato da Assodeliver con Ugl. L’udienza si è svolta il 23 settembre scorso e ieri è stata emessa la sentenza.

Pace, che a giugno 2020 era stato sospeso dai turni di lavoro, aveva dissentito dalla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro regolamentato da un contratto collettivo sottoscritto dall’Ugl e non riconosciuto dalla sua organizzazione sindacale, Nidil Cgil. Dopo la sospensione, aveva deciso di fare causa all’azienda. Il ricorso è stato depositato nel gennaio 2021 e presentato da Nidil Cgil assieme alle altre due categorie coinvolte del commercio e dei trasporti, la Filcams Cgil Palermo e la Filt Cgil Palermo. Ad aprile la prima sentenza a favore del rider.

Adesso, anche la Corte di Appello, sezione controversie di lavoro, ha dichiarato illegittimo il recesso, ante tempus, attuato dall’azienda, del contratto di lavoro in corso di svolgimento. A conclusione del processo Social Food è stata condannata alla corresponsione in favore del rider, a titolo di risarcimento  del danno conseguente all’illegittimo recesso, di un importo pari alle retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito dalla data del recesso sino alla naturale scadenza del rapporto, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, dipendente dalla condotta discriminatoria.

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